Economie

A proposito di beni comuni & sussidiarietà

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Quel che mi preoccupa da diverso tempo è riscontrare nell’emisfero sinistro del panorama politico del paese un vuoto strutturale; la mancanza di uno scheletro speculativo ideologico capace di produrre visioni e programmi che si oppongono al pensiero egemonico neoliberista, che troppe brecce ha aperto nel fianco sinistro. Sebbene oggi si continui a fare molte analisi critiche queste risultano viziate dalla mancanza intrinseca di una struttura di sapere antagonista a quella neoliberista. Tant’è che sempre di più si può parlare di simmetria politica tra destra e sinistra con poche sfumature di differenza. Chi fosse scettico basta analizzi la successione di governi programmi che si sono alternati alla guida del paese e dia una lettura alle programmatiche dei vari partiti per notare una strana condivisione del attuale modello produttivo. Occorre dunque operarsi per ricreare quella asimmetria politica che si ponga contro gli attuali processi in atto economico-politici-sociali e sia in grado di proporre strade alternative a quelle dominanti. La qual cosa non è semplice, ma dobbiamo almeno provarci ripartire da zero, da una critica analitica dell’attuale sistema potrebbe essere un buon inizio. Quello che vengo ad esporre a riguardo di quelle intromissioni, incursioni nel campo di sinistra di opere, teorie, politiche che invece di essere poste sotto il vaglio critico vengono troppo spesso accettate, senza tenere conto di cosa ci mettiamo in casa e degli effetti devastanti che tali ospiti causano nel nostro campo, disarticolandolo e sganciandolo sempre di più dalla tradizione marxista. In tale cornice voglio affrontare i problemi relativi al fiorire di interessi verso quelle esperienze di amministrazione condivisa e di sussidiarietà orizzontale che stanno sempre di più riscuotendo interesse a sinistra. Sui beni comuni e sulla sussidiarietà ritengo opportuno fare un chiarimento concettuale necessario per evitare quelli che definisco i pericolosi effetti collaterali che si manifestano se cadiamo sotto l’egida dell’egemonia neoliberale che utilizza questi strumenti per affermare la sua cultura e le sue modalità. I beni comuni sono inconciliabili con la proprietà e il mercato. Sono beni che si al di fuori del valore di scambio per esaltare il solo valore di uso collettivo, quindi non esclusivo e non rivale. In una frase: i beni comuni non possono essere merci e non hanno proprietà, in quanto sono possesso di tutti e di nessuno. Vi sono state nel tempo sui beni comuni varie definizioni sia di marca giuridica che economica che ne hanno delineato i contorni, Ma questi sforzi non sono riusciti a produrre né norme né leggi che potessero dare legittimità giuridica a questi beni. D’altra parte come può la borghesia dare dignità giuridica ad una forma di bene che per sua natura si pone contro la proprietà e il mercato minacciando il sistema economico attuale dalle fondamenta? Ciò ha prodotto come risposta in base agli attuali rapporti di forza una soluzione spuria che è ben definita dal concetto di bene comune che emerge dalla commissione Rodotà “Previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’ esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne e’ consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Mentre sono “Sono beni pubblici sociali quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona. Non sono uso capibili. Vi rientrano tra gli altri: le case dell’edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. E’ in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione e’ subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Il legislatore delegato stabilisce le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dal decreto delegato. Con la disciplina dei beni sociali andrà coordinata quella dei beni di cui all’art 826, comma 2, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni”. Sinceramente non so cosa si possa fare delle nevi perenni, mentre sono “beni pubblici sociali quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona”. Tale definizione che considero puramente esercizio di bella retorica di fatto lascia in mano ai giudici la definizione ermeneutica di bene comune con tutte le conseguenze e le incertezze del caso. Inoltre il concetto di bene pubblico sociale pur mettendo l’accento sulla sua utilità sociale rimane di proprietà statale. Meglio sarebbe stato definire i beni comuni come: “uno specifico bene che è condiviso da tutti, di proprietà collettiva a solo uso civico definizione seguita da un relativo elenco che non siano solo le nevi perenni e i ghiacciai, ma beni materiali e immateriali, seguito da un regolamento di attuazione e di utilizzo e di gestione. D’altra parte di più non si poteva chiedere ad una commissione nata per redigere un progetto di riforma del Codice Civile in materia di beni pubblici, col fine di identificare beni pubblici che potessero essere collocati sul mercato al fine di recuperare risorse finanziarie per sanare il deficit statale mediante un processo di progressiva privatizzazione dei beni. Passiamo adesso alla questione successiva quella relativa alla sussidiarietà questo principio che nasce all’interno del diritto canonico (encicliche Mater e Magistra, Quadragesimo anno, centesimo anno ) e con una dimensione semantica che si identifica nell’aiuto alle iniziative private in difficoltà, che una volta ricevutolo dallo stato poi proseguono da sole, non può essere certamente associata al concetto di partecipazione e meno che mai essere lo strumento per realizzare amministrazioni condivise con beni comuni. Purtroppo invece nella pratica politica si deve riscontrare una certa simpatia che a sinistra riscuote questo concetto e i relativi patti di collaborazione con i quali si realizza per tramite di volontari (cittadini attivi) che si prendono cura di porzioni di territorio (parchi, giardini, parcheggi e altro) e di beni immobili, sgravando le amministrazioni locali dalla manutenzione dei beni loro assegnati. Il fatto è poi ulteriormente aggravato dalla convinzione di trovarsi di fronte a forme di vera partecipazione. Ma se andiamo al di là del sipario di belle parole e di norme che con oculata retorica mascherano il fenomeno e si sottopone il tutto al vaglio critico analitico (abitudine smarrita dalla sinistra) si potrebbe anche accorgerci che il dispositivo della sussidiarietà orizzontale fa da cavallo di troia di tutta un’ideologia di stampo prettamente neoliberale che a prima vista sfugge di fronte al recupero urbano attuato dai volontari. Ma vediamo come attraverso alcune semplici osservazioni analitiche ed esempi.
La prima critica che si può avanzare è quella che a fronte di continui tagli ai trasferimenti statali le amministrazioni locali legittimano con i patti di collaborazione il progressivo ritiro dello stato dal territorio e dai servizi. In pratica si collabora alla costruzione dello stato minimo tanto caro al neoliberismo che mai ha tollerato lo stato sociale e la redistribuzione di reddito verso le fasce più basse della popolazione. Una seconda critica che si può avanzare è quella che riguarda il fatto che i cittadini che si prendono cura di un bene o di un servizio lo fanno a loro spese per cui alla fine dei giochi chi ha più reddito a disposizione creerà giardini più belli. Questi a loro volta qualificheranno il quartiere, che a sua volta farà aumentare la stima degli immobili e cosi via. In pratica si formeranno dei quartieri di serie A e altri di serie Z con una progressiva segregazione territoriale in zone ricche e povere, senza alcuna redistribuzione di reddito verso il basso. Inoltre la proprietà metterà a valore spalmandola sui propri immobili il lavoro gratuito dei volontari che inconsapevolmente avranno contribuito anche a ridurre le richieste di lavoro per la cura del verde urbano. Una terza osservazione critica è che ci troviamo di fronte a falsi processi partecipativi. Infatti in tali percorsi sussidiari non c’è alcun controllo dei processi decisionali da parte dei cittadini che si ritrovano ingabbiati dentro un patto di collaborazione che di fatto è un contratto tra due soggetti uno pubblico l’altro privato. E il contratto come ben sappiamo insieme alla proprietà e uno dei pilastri che sorreggono l’edificio neoliberale e non compatibile con i processi partecipativi bottom-up. Ma come se ne esce? Se ne esce ad esempio con il blocco delle dismissioni (ed eventuali operazioni di vendita e riaffitto dei beni a privati o gruppi immobiliari) superando il nodo del danno erariale seguendo la strada di valore sociale del bene e facilitando le azioni di auto recupero e di autogestione e di gestione cooperativa a fini esclusivamente sociali senza vincolo di esclusione per realizzare opere nell’interesse generale della collettività facendo salvo un orizzonte di medio e lungo periodo. In pratica un’operazione di PRG partecipato. D’altra parte occorre far notare che molte delle iniziative che si vogliono realizzare con lo strumento dei patti di collaborazione potrebbero essere attuati come obiettivi del bilancio partecipativo. Riassumendo urbanistica partecipata, bilancio partecipativo, valore sociale dei beni mobili e immobili del comune potrebbe essere un buon inizio per un programma di governo futuro dei territori di sinistra.

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Note: Nella categoria dei beni comuni universali è ravvisabile anche la categoria dei beni comuni locali; categoria individuata nell’opera “Crisi della democrazia rappresentativa e beni comuni – Per una rivoluzione civica” di Giuseppe Sessa e Francesco Falco. Questi beni soddisfano bisogni fondamentali non comuni universalmente a tutti gli abitanti della terra ma soltanto di una comunità di soggetti, tipico è il caso del diritto dei cittadini alla gestione urbanistica del loro territorio. Purtroppo nell’ordinamento urbanistico mancano gli strumenti per una partecipazione dal basso dei cittadini alla gestione urbanistica del territorio. E’soltanto previsto dall’art. 22 della legge n. 22 del 1999 che una volta approvato dal Consiglio Comunale il piano urbanistico o la sua variante, gli interessati, cioè chi ha un interesse personale diretto e attuale, possano fare osservazioni ed opposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio. Su tali osservazioni ed opposizioni decide lo stesso Consiglio Comunale con la delibera di approvazione del piano o con apposita delibera la quale potrà apportare varianti. Pertanto i cittadini non hanno nessun potere partecipativo nella gestione urbanistica del loro territorio.